Le fonti di produzione del diritto sono quegli strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall’ordinamento che servono a produrre le norme giuridiche e, dunque, tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico. Esse si differenziano dalle fonti sulla produzione poiché queste ultime determinano gli organi e le modalità attraverso le quali produrre le norme. A ben vedere, le fonti di produzione derivano a loro volta da un atto o da un fatto che determina il modo in cui devono essere poste.