Nel diritto civile, per frutti si intende una nuova ricchezza mobiliare procurata da una preesistente ricchezza, mobiliare o immobiliare. La definizione non è esente da una qualche approssimazione, visto che l’art. 820 del codice civile italiano definisce frutti naturali e frutti civili, ma si astiene dal dare una complessiva nozione dei frutti. La categoria si presenta inoltre in maniera assai eterogenea, anche all’interno delle due sottocategorie: