Per funzione pubblica s’intende, in diritto e nel significato più generale del termine, l’attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse ma nell’interesse della collettività (interesse pubblico). In questo senso sono funzioni pubbliche le tre classiche funzioni dello stato: normazione, amministrazione e giurisdizione, alle quali taluni aggiungono la funzione di indirizzo politico (o di governo). Nello stato di diritto tali funzioni sono attribuite a tre diversi poteri dello stato, intesi quali organi o complessi di organi separati e indipendenti dagli altri poteri: la normazione al potere legislativo, l’amministrazione al potere esecutivo e la giurisdizione al potere giudiziario (principio di separazione dei poteri); inoltre il potere esecutivo e giudiziario possono esercitare le sole potestà loro conferite dalle norme, tendenzialmente generali e astratte, poste dal potere legislativo e le devono esercitare in conformità a tali norme (principio di legalità).