In diritto processuale il giuramento è un mezzo di prova, che consiste in una dichiarazione che una parte fa, in giudizio, della verità di determinati fatti ad essa favorevoli, accompagnata dal solenne giuramento. Il giuramento, al contrario della confessione, non viene mai prestato spontaneamente dalla parte, occorrendo per legge il deferimento affidato alla controparte o al giudice. Nel primo caso si parla di giuramento decisorio, nel secondo caso si parla di giuramento suppletorio L’istituto, in quanto alla sua valenza di prova, è regolato dagli articoli 2736 e seguenti del Codice Civile e, in quanto alle modalità di assunzione, dagli articoli 233 e seguenti del Codice della Procedura Civile.