Il giudice dell’udienza preliminare (detto GUP) in Italia è la figura preposta a decidere, durante l’udienza preliminare, sulla richiesta del pubblico ministero di rinviare a giudizio l’indagato. La figura venne introdotta con l’approvazione del nuovo Codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447). Per meglio comprendere questa figura va premesso quanto segue: -Il procedimento penale si articola generalmente in tre fasi: la fase delle indagini preliminari, sotto l’avvio del pubblico ministero, e coordinato per le decisioni che sono eventualmente necessarie con il giudice delle indagini preliminari (GIP), la fase dell’udienza preliminare dinanzi al GUP e il dibattimento. Il Giudice dell’UP valuta le prove con un giudizio prognostico pertanto se ritiene sufficienti le prove raccolte nella fase delle indagini preliminari dispone il decreto di rinvio a giudizio (dinanzi ad un giudice diverso, il giudice del dibattimento), altrimenti decide con sentenza di non luogo a procedere.