L’impossibilità sopravvenuta è causa di estinzione dell’obbligazione normata dagli artt. da 1256 a 1258 del Codice Civile italiano. L’estinzione dell’obbligazione si realizza quando l’impossibilità è: sopravvenuta, deve verificarsi dopo che è sorta l’obbligazione; oggettiva, l’adempimento deve essere divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle condizioni personali e/o patrimoniali del debitore; assoluta, l’impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo; non imputabile, l’impedimento non deve derivare da dolo o colpa del debitore; tale requisito deve essere apprezzato rispetto all’impossibilità e non direttamente rispetto alla non attuazione del rapporto. Se l’impossibilità deriva da causa imputabile al debitore, l’obbligazione sopravvive ma il contenuto muta in una prestazione risarcitoria; definitiva, non idonea a cessare nel corso del tempo. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo ma è tenuto comunque ad adempiere all’obbligazione.