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Codice Civile
Codice Penale

imprenditore agricolo

Il codice civile italiano definisce la figura di imprenditore agricolo all’articolo 2135: Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salmastre o marine.

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