Il termine impugnazione (dal latino in pugnare, ‘combattere contro’), nel diritto, designa tanto l’atto giuridico con il quale un soggetto chiede al giudice di eliminare o modificare un determinato atto giuridico, quanto il procedimento che in tal modo viene avviato. L’impugnazione può avere ad oggetto atti giuridici di varia natura, come atti di diritto privato o atti amministrativi, ma l’uso più frequente del termine è riferito alla richiesta di eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale rivolta ad un giudice diverso da quello che l’ha pronunciato o, talvolta, allo stesso giudice. I singoli mezzi d’impugnazione previsti dal diritto positivo sono variamente denominati – ad esempio, appello, ricorso, opposizione, reclamo ecc. – secondo una terminologia che può variare da un ordinamento all’altro.