L’indennità di malattia è la retribuzione corrisposta al lavoratore in assenza giustificata dal luogo di lavoro. L’ordinamento italiano prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia, mentre la Costituzione sancisce che l’importo dell’indennità deve garantire al lavoratore mezzi adeguati di sussistenza, restando il diritto a una retribuzione dignitosa, oltre che proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto. Per tali motivi, dovendo la retribuzione essere proporzionata alla quantità di lavoro svolto (evidentemente diversa in caso di lavoro o assenza per malattia) e insieme l’indennità fornire mezzi di sussistenza, con sentenza n. 210 del 2012, la Corte Costituzionale ha stabilito che la tutela costituzionale in oggetto non si estende fino al punto di pretendere la corresponsione durante il periodo di malattia dell’intero trattamento economico, ma richiede la garanzia di «mezzi adeguati alle esigenze di vita», alla stregua di un criterio di sufficienza e proporzione rispetto ai bisogni dell’assicurato. Viceversa, la conservazione del trattamento fondamentale garantisce, per definizione, l’adeguatezza della retribuzione e la sua funzione alimentare durante il periodo di malattia, tanto più che la durata della riduzione è contenuta (perdita di 3 giorni interi nel privato, riduzione alla paga base nei primi 10 nel settore pubblico). Per l’art. 2110 del codice civile, spettano al lavoratore in malattia la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità. Ciò significa che già la norma generale di disciplina dell’istituto è programmaticamente aperta ad una pluralità di soluzioni regolative di dettaglio. I primi tre giorni di malattia o infortunio non vengono pagati dall’INPS. L’indennità può essere revocata a seguito di visita fiscale, con obbligo di presentarsi nel luogo di lavoro.