L’ingiuria è stato, fino alla sua abrogazione, nel diritto penale italiano, il delitto previsto e disciplinato dall’art. 594 del codice penale ai sensi del quale: La fattispecie fa parte dei delitti contro l’onore, un gruppo di reati classificati al Capo II del codice penale italiano (artt. 594-599) per la comune caratteristica di offendere attingendo il valore sociale della persona offesa. La condotta tipica del delitto di ingiuria, descritta dal primo comma della norma, consiste nell’offesa all’onore o al decoro di una persona presente. Due sono dunque i requisiti per la configurazione del delitto di ingiuria: l’offesa all’onore o al decoro e la presenza della persona offesa. Quest’ultimo elemento è anche il discrimine con il successivo delitto di diffamazione. Il secondo comma dell’articolo 594 c.p. estende la punibilità anche alle offese trasmesse con comunicazioni a distanza.