L’ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa è un vantaggio di natura patrimoniale conseguito da un soggetto a danno di un altro, senza che il primo abbia titolo ad ottenerlo a spese del secondo in virtù di un negozio giuridico o altra fonte di obbligazioni. La fattispecie può ricorrere anche senza attività dell’arricchito, che potrebbe persino ignorare di trovarsi in una situazione del genere. Essa comporta l’obbligazione per l’arricchito di restituire al danneggiato quanto ottenuto senza causa. L’istituto giuridico dell’arricchimento senza causa è presente nella generalità degli ordinamenti giuridici. Nell’ordinamento italiano l’art 2041 del Codice civile contiene una clausola generale con il divieto di arricchirsi senza causa a spese altrui; la sua portata, però, viene drasticamente ridimensionata dall’articolo successivo, che attribuisce all’azione carattere sussidiario, potendo essere utilizzata solo in mancanza di altra tutela.