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Codice Civile
Codice Penale

internato

Nell’ordinamento giudiziario italiano, si definisce internato la persona che, a seguito di un provvedimento giudiziario, viene trattenuta in strutture apposite per un periodo determinato (di regola prorogabile o rinnovabile) a titolo di misura di sicurezza, in quanto giudizialmente ritenuto pericoloso per la società.

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