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Codice Civile
Codice Penale

interruzione

L’interruzione del processo è una pratica legale, disciplinata dagli art. 299 e ss. del c.p.c., che riguarda l’arresto del processo nelle ipotesi in cui si verifichi un evento in grado di impedire il pieno realizzarsi del contraddittorio. Questi eventi incidono sulla partecipazione al processo delle parti, dei loro rappresentanti o dei loro procuratori legali. Tali eventi sono: morte della parte o della sua perdita della capacita di stare in giudizio per interdizione, inabilitazione o fallimento. morte, perdita della capacità del rappresentante legale o cessazione di tale rappresentanza. la morte, la radiazione dall’albo o la sospensione del procuratore. Gli art. 299 e 300 c.p.c. prevedono una disciplina diversificata a seconda del momento in cui si verifica l’evento interruttivo: in particolare se prima della costituzione in cancelleria o della prima udienza una parte o il suo rappresentante legale muore o perde la capacità di stare in giudizio o cessa la rappresentanza legale il processo è interrotto dal giorno dell’evento. In quest’ipotesi l’interruzione può essere evitata se i successori delle parti si costituiscono volontariamente o la parte non colpita dall’evento cita in riassunzione i successori delle parti colpite dall’evento. Se l’evento interruttivo si verifica dopo la costituzione in giudizio, l’art 300 prevede che: l’interruzione si verifica automaticamente se la parte si è costituita personalmente dalla comunicazione dell’ufficiale giudiziario preposto alla notifica, se la parte è contumace; dalla dichiarazione del procuratore in udienza se la parte si è costituita per mezzo del procuratore. L’art 301 prevede che se l’evento riguarda il procuratore, il processo è interrotto dal momento in cui si verifica, senza necessità di dichiarazioni o notifiche. Tuttavia se tali eventi si producono dopo la chiusura della discussione dinanzi al collegio non producono nessun effetto se non nel caso di riapertura della fase istruttoria. Gli effetti di tale interruzione sono gli stessi di quelli previsti per la Sospensione (infatti l’art 304 ne fa espresso rinvio): non può essere compiuto nessun atto del processo; interruzione dei termini in corso che inizieranno a riprendere dalla udienza fissata per la prosecuzione o riassunzione;

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