La retroattività è la capacità di un atto in genere normativo di estendere la sua efficacia anche al tempo precedente a quello della sua emanazione o della sua entrata in vigore. del rilievo giuridico di un’azione, un atto o di un fatto è perciò, con la retroattività, non limitata a un dato periodo, in genere posteriore all’entrata in vigore dello strumento giuridico che la rileverà, ma vale per azioni, atti e fatti . La non-retroattività (o irretroattività) della legge penale, comune alla maggioranza degli ordinamenti giuridici occidentali, prevede che un cittadino non possa essere processato e condannato per azioni che non erano considerate reato al momento in cui sono state compiute. Se una legge penale introduce una nuova figura di reato, questa non può perciò essere applicata alle azioni precedenti la sua emanazione, poiché al momento in cui si sono svolti i fatti il reato non era previsto come tale. La non-retroattività della legge penale sottende il principio “nulla poena sine lege” (nessuna pena senza una legge che la preveda), in altra formulazione noto come “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali” (nessun reato, nessuna pena senza previa legge penale). Parziali deroghe al principio di irretroattività della legge penale, solitamente assoluto, si riscontrano qualora, per il principio del favor rei, le nuove norme depenalizzino, mitighino o comunque correggano in senso favorevole al reo precedenti disposizioni; ciò rileva soprattutto quando le nuove norme non abroghino o sconfessino espressamente le precedenti e dunque nel silenzio delle nuove norme potrebbe leggersi un’eventuale ultrattività della norma precedente. Il principio “tempus regit actum”, anch’esso talvolta invocato per connotare la dipendenza delle procedure dalla legge del tempo di riferimento, contiene il limite di non chiarire il punto dell’eventuale rischio di ultrattività.