La locuzione latina ius cogens (“diritto cogente”) indica, nel diritto internazionale, le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare. Lo ius cogens è percepito dai membri della cosiddetta comunità internazionale (gli Stati in particolare) come diritto assolutamente inderogabile. Lo ius cogens è accolto sia dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 che dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986. Secondo l’articolo 53 della convenzione del 1969, mentre l’articolo 64 prescrive: La Convenzione di Vienna non stabilisce quali norme internazionali abbiano il carattere assolutamente imperativo; pertanto, sarà l’interprete (operatore giuridico) a doverne ricavarne l’identità. Ma è opinione comune della dottrina che facciano parte dello ius cogens quei principi che richiamano valori universali e fondamentali, quali i diritti umani principali, il principio di autodeterminazione dei popoli, il divieto della minaccia e/o uso della forza; siffatto elenco potrebbe poi essere aggiornato in relazione all’articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite ove è sancita l’inderogabilità degli obblighi scaturenti dalla Carta medesima e delle decisioni vincolanti in seno alle Nazioni Unite. In effetti, nessuno mai ha finora ritenuto plausibile la derogabilità dei principi della Carta delle Nazioni Unite nella prassi internazionale; anzi, principi e obblighi proclamati dalla Carta sono stati anche alla base di solenni Dichiarazioni, e si ritiene che essi siano una pietra miliare nell’ambito delle relazioni internazionali. Quindi, oltre quei valori ritenuti universali dalla comunità internazionale sembra che siano da ritenere inderogabili anche obblighi e principi proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite