Il controllo di legittimità costituzionale, in un ordinamento giuridico, è la funzione di verifica della conformità alla costituzione delle leggi (dello Stato o di enti territoriali eventualmente dotati di potere legislativo) e degli altri atti aventi forza di legge. Tale funzione presuppone un ordinamento giuridico a costituzione rigida, che pone la costituzione su un grado superiore alle leggi nel sistema delle fonti del diritto. Infatti, se la costituzione è flessibile, ossia posta allo stesso livello delle leggi, un atto avente forza di legge in contrasto con essa si limiterebbe ad abrogarne le parti contrastanti, secondo il meccanismo generale della successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat priori: la legge successiva abroga la precedente). Invece, in presenza di costituzione rigida, la legge (o l’atto avente forza di legge) in contrasto con una norma costituzionale è “invalida” e precisamente affetta da illegittimità costituzionale o incostituzionalità. Gli ordinamenti giuridici hanno adottato diverse modalità per effettuare il controllo di legittimità costituzionale che, pur nella variabilità delle soluzioni prescelte, si possono ricondurre a due modelli: il sistema “diffuso” e quello “accentrato”.