Nel diritto processuale penale italiano, il legittimo impedimento è l’istituto che permette all’imputato, in alcuni casi, di giustificare la propria assenza in aula. In caso di assenza ingiustificata bisogna distinguere se si tratta della prima udienza o di una successiva. Nel caso di assenza in luogo della prima udienza il giudice, effettuate le operazioni riguardanti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (di cui al 2° comma dell’art. 420), in caso di assenza non volontaria dell’imputato se ne dichiara la condizione di contumacia e il procedimento non subisce interruzioni. Se invece l’assenza riguarda una udienza successiva alla prima ed in quella l’imputato non è stato dichiarato contumace, questi è dichiarato semplicemente assente. E ancora, se nell’udienza successiva alla prima alla quale l’imputato non ha partecipato (per causa maggiore, caso fortuito o forza maggiore) questi può essere ora dichiarato contumace.