Vi è litisconsorzio (comunanza della lite) quando in un processo civile vi sono più attori (attivo) o più convenuti (passivo) o più attori e più convenuti (misto). Può essere inoltre originario se il processo inizia già con una pluralità di parti o successivo quando in pendenza del processo si verifica l’intervento di più soggetti per intervento o per unione di cause. Può essere inoltre litisconsorzio facoltativo o necessario.