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magistrato

Con il termine magistratura (dal latino magister = maestro), si definiva nell’antica Roma ogni carica pubblica, per lo più elettiva e temporanea. La medesima espressione ha in seguito designato una specifica funzione pubblica, quella dei magistrati preposti all’amministrazione della giustizia, ovvero all’esercizio della giurisdizione. Nell’antica Roma l’ordine sequenziale delle cariche pubbliche fu detto, in epoca repubblicana, cursus honorum. Durante il periodo regio, il Rex (Re) era il principale magistrato del potere esecutivo. Il suo potere, in pratica, era assoluto. Egli era il capo dei sacerdoti romani (pontifex maximus), il legislatore, il giudice, ed il comandante in capo dell’esercito romano. Quando il Re moriva, il suo potere tornava al Senato, il quale sceglieva un Interrex per facilitare l’elezione del nuovo sovrano. Durante il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, l’equilibrio costituzionale del potere venne spostato dal potere esecutivo del Re a quello del Senato. Dopo la cacciata dei re, con l’avvento della Repubblica (509 a.C.), il potere detenuto dal re fu trasferito a due consoli, che erano eletti annualmente. I magistrati romani erano ora eletti dallo stesso Popolo di Roma, ed erano titolarti di un grado di potere, chiamato “maggior potere” (maior potestas). Il dittatore aveva più “maggior potere” degli altri magistrati, dopo di lui c’era il censore, poi il console (consul), il pretore (praetor), l’edile ed il questore (quaestor). Ogni magistrato poteva poi opporre il suo “veto” ad un’azione che fosse stata presa da un altro magistrato di pari grado o inferiore. Per definizione il tribuno della plebe e gli edili plebei non erano tecnicamente dei magistrati fino a quando furono eletti dai plebei, e come tali, erano indipendenti da tutti gli altri magistrati. Durante il periodo di transizione dalla Repubblica all’Impero, l’equilibrio costituzionale del potere viene spostato dal Senato al potere esecutivo (l’imperatore romano). Teoricamente, il senato eleggeva ogni nuovo imperatore, in pratica ogni imperatore sceglieva il suo successore, anche se la scelta fu spesso annullata da parte dell’esercito, della guardia pretoriana o con lo scoppio di una guerra civile. Il potere dell’imperatore (il suo imperium) esisteva in teoria, grazie al suo stato giuridico. Le due più importanti componenti del suo imperium erano la tribunicia potestas e i poteri proconsolari. In teoria, almeno i poteri tribunizi (che erano simili a quelli dei tribuni della plebe del periodo repubblicano) diedero all’imperatore l’autorità sul governo civile di Roma, il potere proconsolare (simile a quello dei governatori militari o dei proconsoli, sotto la vecchia repubblica) gli diedero l’autorità sopra le forze armate; mentre questa distinzione risultò sufficientemente evidente durante il periodo alto imperiale, alla fine venne perduta ed i poteri dell’imperatore divennero meno costituzionali e più monarchici. I magistrati tradizionali che sopravvissero alla fine della Repubblica furono i consoli, i pretori, i tribuni della plebe, gli edili, i questori ed i tribuni militari. Marco Antonio abolì la carica di dittatore e magister equitum durante il suo consolato del 44 a.C., mentre le cariche di interrex e censore vennero abolite poco dopo.

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