Nel diritto la nomina (dal verbo latino nominare, ‘dare un nome, citare, eleggere’, derivato da nomen, ‘nome’) è l’atto giuridico con il quale il soggetto che ne ha il potere assegna una persona ad un ufficio quale titolare o addetto. Se è fatta da un collegio, corpo elettorale o altra collettività, mediante votazione, prende il nome di elezione; nel caso il collegio sia chiamato a scegliere i suoi stessi membri, si parla di cooptazione. L’atto di nomina può essere, secondo i casi, un provvedimento di diritto pubblico o, come nel caso di associazioni, società e altri enti di diritto privato, un negozio giuridico di diritto privato. Spesso ci sono norme che limitano le possibilità di scelta da parte soggetto investito del potere di nomina stabilendo per il nominato, ad esempio, determinati requisiti (di età, istruzione, esperienza, appartenenza a determinate categorie ecc.), condizioni d’incompatibilità (in virtù delle quali chi ha già la titolarità di alcuni uffici non può assumere quella di alcuni altri) o, nel caso la titolarità dell’ufficio abbia durata limitata nel tempo, il numero massimo di volte consecutive che può essere attribuita alla stessa persona. Può essere anche stabilito che la nomina sia fatta su designazione di un altro soggetto: in tal caso, quest’ultimo indica una persona o un certo numero (una rosa) di persone, tra le quali deve essere individuato il nominato. La designazione può essere vincolante oppure può essere lasciata al soggetto che effettua la nomina la facoltà di discostarsi dai nomi proposti o chiedere che ne vengano proposti altri. Si possono distinguere, nell’ambito della nomina, due momenti: la scelta della persona da assegnare all’ufficio (nomina-scelta) e l’assegnazione della stessa all’ufficio (nomina-investitura); la prima può essere separata dalla seconda, come avviene nel caso ora ricordato della designazione, ma anche quando la nomina deve cadere sulla persona individuata, ad esempio, in esito a un concorso o a un sorteggio; in tutti questi casi l’atto di nomina è vincolato ma rimane pur sempre, in capo al soggetto che lo emana, il potere di verificare la sussistenza di tutti i presupposti che condizionano l’emanazione (ad esempio, la validità del procedimento concorsuale). Talvolta, al potere di nomina si accompagna quello di revoca, in virtù del quale si possono far cessare gli effetti della nomina precedentemente effettuata e, dunque, l’assegnazione del nominato all’ufficio, prima del termine altrimenti previsto.