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normazione

Il termine normazione ha, in diritto, due diversi significati. Può infatti designare: la funzione pubblica consistente nella produzione, attraverso appositi atti giuridici (atti normativi), di norme giuridiche generali e astratte, che vanno a costituire l’ordinamento giuridico (funzione normativa); il complesso delle norme in tal modo prodotte. In entrambi i significati invece che di normazione si parla spesso di legislazione, termine che designa la produzione di norme (e le norme prodotte) attraverso una specifica fonte del diritto, la legge. Tuttavia negli ordinamenti attuali il termine legge, oltre al significato generale di atto normativo (e di norma giuridica) ha assunto il significato più specifico di atto del potere legislativo (cosiddetta legge in senso formale), sicché parlare di legislazione potrebbe risultare riduttivo ove si consideri che, come si vedrà appresso, in tali ordinamenti funzioni normative vengono svolte anche da altri poteri dello stato. Peraltro, in nessun ordinamento il principio di separazione dei poteri viene applicato in modo così rigoroso da concentrare nel solo potere legislativo la possibilità di emanare norme generali e astratte. Costituzione, leggi costituzionali e organiche Negli ordinamenti a costituzione rigida le leggi sono subordinate, nella gerarchia delle fonti del diritto, alla costituzione e alle leggi che la modificano o integrano (leggi costituzionali). La prima è di solito adottata da un organo ad hoc, l’assemblea costituente; le leggi costituzionali, invece, sono di solito adottate dal parlamento con una procedura aggravata rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie. Negli ordinamenti a costituzione flessibile, invece, la costituzione è posta allo stesso rango delle leggi, sicché può sempre essere modificata o integrata da queste. In alcuni ordinamenti (ad esempio in Francia e Spagna) esiste anche una fonte di tipo legislativo (legge organica) adottata dal parlamento con procedura aggravata che ha rango gerarchico superiore alla legge ma subordinato alla costituzione e alle leggi costituzionali, alla quale sono riservate determinate materie.

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