L’oggetto del contratto è un requisito essenziale del contratto come disposto dall’art. 1325 del codice civile italiano, e la cui mancanza comporta ai sensi dell’art. 1418 la nullità dell’intero contratto. Il termine oggetto può avere diverse valenze. Esso può anzitutto indicare il diritto sul quale il negozio dispone, oppure può essere inteso quale sinonimo di contenuto del contratto (in questo secondo significato non comprenderà anche le locuzioni irrilevanti ai fini della produzione di effetti – ad esempio, le frasi introduttive).