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ordine del giorno

L’ordine del giorno (abbreviato con O.d.G.) è un documento che specifica, ad esempio in un’assemblea elettiva, quali saranno gli argomenti discussi e in che sequenza verranno affrontati. Esso è, nel diritto pubblico italiano, uno degli strumenti forgiati dal diritto parlamentare riguardanti la funzione di indirizzo e controllo del Governo. Solitamente è usanza che l’ultimo punto di un ordine del giorno consti nella dicitura: «Varie ed eventuali», ad indicare temi che in sede di preparazione dell’assemblea e convocazione alla stessa (momento in cui l’ordine del giorno viene stilato), non potevano essere previsti o problemi che emergano nel corso delle discussioni dei punti precedenti. Questo atto scritto, proposto da ciascun parlamentare, vuole esprimere una direttiva politica al Governo: esso difatti può impegnare il Governo ad interpretare una legge in un certo qual modo o ad adottare delle leggi tramite alcuni provvedimenti di attuazione; inoltre può sottolineare alcuni aspetti specifici della materia in esame verso i quali indirizzare l’azione governativa. Il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno, accogliendoli, non accogliendoli o accogliendoli solo come raccomandazione. L’ordine del giorno approvato dall’Assemblea o dalla Commissione parlamentare competente (ovvero accettato dal Governo) vincola l’Esecutivo a darvi seguito. È da ricordare che, nel caso in cui il Governo non voglia attuare un ordine del giorno particolarmente rilevante, può ricorrere allo strumento della questione di fiducia. Impropriamente la locuzione “Ordine del giorno” è utilizzata anche per gli atti di indirizzo, non vincolanti e non deliberativi, che un organo collegiale adotta con votazione.

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