Organo di una persona giuridica è la persona fisica o l’insieme di persone fisiche che agisce per essa, compiendo atti giuridici. Gli atti giuridici compiuti dall’organo sono imputati alla persona giuridica, come fossero stati compiuti dalla stessa, sicché si dice che tra organo e persona giuridica s’instaura una relazione di immedesimazione organica detta anche rapporto organico, termine quest’ultimo ritenuto da molti improprio giacché il rapporto giuridico presuppone una pluralità di soggetti di diritto tra i quali intercorre, mentre in questo caso vi è un solo soggetto, la persona giuridica, del quale l’organo non è altro che una parte. Quanto detto differenzia l’immedesimazione organica dalla rappresentanza, essendo questa un vero e proprio rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto di diritto (il rappresentante) agisce per un altro soggetto (il rappresentato), imputando a questo gli effetti dei propri atti. L’organo, a differenza del rappresentante, non imputa alla persona giuridica soltanto gli effetti degli atti compiuti, ma anche gli atti stessi; ne segue che, per l’ordinamento giuridico, sono atti non dell’organo ma della persona giuridica. Finora si è sempre parlato di organi costituiti da persone fisiche; in realtà è logicamente concepibile anche una persona giuridica che agisce quale organo di un’altra persona giuridica e, in effetti, in diritto positivo non mancano esempi, seppur rari, di questa soluzione. In tal caso, ovviamente, ad agire per la persona giuridica saranno le persone fisiche organi dell’organo-persona giuridica. Feliciano Benvenuti parla in questo caso di organi impropri, in contrapposizione agli organi propri, costituiti da persone fisiche.