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Codice Civile
Codice Penale

passaggio in giudicato

Giudicato o cosa giudicata è il provvedimento giurisdizionale divenuto ormai incontrovertibile, ossia non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari, o perché siano già decorsi i termini per impugnare o perché siano già stati esperiti tutti i mezzi d’impugnazione previsti. Un provvedimento passato in giudicato è contraddistinto dall’incontrovertibilità della cosa giudicata: nessun giudice può pronunciarsi nuovamente su quel diritto sul quale è già intervenuta una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami (principio del ne bis in idem), questo esaurimento si verifica sia nel caso in cui i diversi gradi di giurisdizione si siano effettivamente svolti, sia nel caso in cui si sia rinunciato ad essi. La caratteristica strutturale dell’attività giurisdizionale di cognizione è data dall’essere strutturata in modo tale da concludersi in una pronuncia, assoggettata ad una serie limitata di riesami del giudizio o mezzi di impugnazione, il cui esaurimento dà luogo all’incontrovertibilità propria della cosa giudicata. L’incontrovertibilità del giudicato è di tipo relativo, in quanto esistono dei mezzi d’impugnazione straordinari sia in diritto processuale penale (revisione) che civile (revocazione e opposizione di terzo). Una sentenza si dice passata in giudicato quando è cosa giudicata, cioè quando è “spirato” (trascorso) il tempo utile per poter essere impugnata, di norma sei mesi dalla pubblicazione (per i giudizi instaurati successivamente al 4-7-2009; prima della L. 69/2009 il tempo era di un anno) senza che l’impugnazione (per esempio presentazione d’appello o ricorso in Cassazione) sia stata presentata. Da tale data la sentenza medesima acquisisce efficacia definitiva. Per scelta del Giudice, in casi particolari d’urgenza alcune sentenze possono essere emesse con “immediata” efficacia esecutiva; possono essere impugnate ugualmente ma la loro efficacia deve essere revocata dal Giudice superiore perché le cose tornino alla situazione precedente.

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