L’applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena, è un istituto del diritto processuale penale italiano disciplinato dal punto 45 dell’art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (“Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale”) e dall’art. 444 come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134. È un rito alternativo che necessita dell’accordo tra le parti. Gli organi competenti sono il GIP, il GUP e il giudice del dibattimento.