La penale è un mezzo di autotutela tra due parti contraenti che costituisce una forma di coercizione indiretta. Disciplinata dall’art.1382 c.c., la penale consiste in una somma di denaro da pagare in caso di inadempimento: tale minaccia induce il contraente ad adempiere. Prestabilita al momento della stipulazione, si distacca completamente dal risarcimento del danno in quanto è dovuta a prescindere da questo e vale anche come risarcimento di questo. Fa eccezione solo il danno ulteriore qualora sia stato previsto dalle parti. Il giudice dovrà controllare soltanto che la penale sia stata effettivamente prevista dalle parti e la natura dell’obbligazione, senza valutare poi la situazione concreta e gli eventuali danni. Può però diminuire l’importo della penale qualora questa risulti iniqua. Categoria:Diritto civile