Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. Consiste nell’atto di ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i frutti di essi, con l’avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato del Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. 491 a 497). La legge consente strumenti di protezione del patrimonio opponibili ai creditori come il conferimento dei beni ad un fondo patrimoniale, oppure ad un trust di diritto anglosassone.