fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

possesso

In diritto si definisce possesso un potere di fatto su una cosa, che si manifesta in una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, tout court, all’esercizio di proprietà. Il possesso è regolato nel codice civile italiano dagli artt. 1140-1170 c.c.,il primo enuncia: Art.1140 – Possesso – 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. 2.Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Esempio: il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di servitù, lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo il possessore – ad immagine della proprietà – di un’auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via. Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste, dunque, nello svolgimento, rispetto ad una cosa, di comportamenti propri e peculiari del titolare di un diritto reale, senza che abbia rilievo la titolarità effettiva del diritto stesso (questa concorre all’identificazione della buona o mala fede del possessore, ma non alla qualificazione del possesso in quanto tale).

Articoli correlati