In diritto si definisce possesso un potere di fatto su una cosa, che si manifesta in una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, tout court, all’esercizio di proprietà. Il possesso è regolato nel codice civile italiano dagli artt. 1140-1170 c.c.,il primo enuncia: Art.1140 – Possesso – 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. 2.Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Esempio: il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di servitù, lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo il possessore – ad immagine della proprietà – di un’auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via. Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste, dunque, nello svolgimento, rispetto ad una cosa, di comportamenti propri e peculiari del titolare di un diritto reale, senza che abbia rilievo la titolarità effettiva del diritto stesso (questa concorre all’identificazione della buona o mala fede del possessore, ma non alla qualificazione del possesso in quanto tale).