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Codice Civile
Codice Penale

procedibile d’ufficio

In diritto penale la procedibilità d’ufficio è la qualità di alcuni reati a seguito della perpetrazione dei quali l’azione penale deve essere avviata al mero ricevimento della notitia criminis. A differenza di quanto accade per i reati perseguibili a querela della persona offesa, o altri casi in cui è necessaria un’altra condizione di procedibilità dell’azione penale, perciò, non si richiede che taluno che ne abbia legittimazione debba sollecitare l’avvio dell’azione penale, ma l’autorità giudiziaria deve immediatamente perseguire il colpevole non appena acquisisca la relativa denuncia, indipendentemente dalla eventuale lesione di diritti di terzi e dalla loro eventuale facoltà di rivalsa. Inoltre, l’azione avviata d’ufficio è irretrattabile, non è dunque possibile interromperla come avviene nel caso di remissione della querela. La scelta di stabilire la procedibilità d’ufficio relativamente alla persecuzione di un certo tipo reato dipende di fatto dalla decisione del legislatore, il quale per la procedibilità d’ufficio valuta la gravità del nocumento arrecato all’ordinamento con la commissione dell’illecito e la riscontra tale da richiedere comunque l’intervento della magistratura. (Tale valutazione viene a volte criticata, ad esempio per quanto riguarda le scelte in tal senso nella Repubblica italiana è stata più volte criticata la procedibilità d’ufficio nei confronti di chi copia o condivide illegalmente software, musica o film, quando reati ben più pericolosi e ben più d’allarme sociale sono perseguibili solo a querela di parte, come la truffa). Alcuni reati sono perseguibili ordinariamente a querela della persona offesa salvo ricorrano alcune circostanze aggravanti che li rendono perseguibili d’ufficio.

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