In Italia, ai sensi dell’art. 31 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, viene indicato come promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento ovvero l’unica figura professionale che in rappresentanza di un intermediario abilitato, cioè di una banca, di una Società di intermediazione mobiliare (SIM) o di una Società di Gestione del Risparmio (SGR), può svolgere nei confronti dei risparmiatori attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi d’investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario per il quale opera. Per legge, l’attività del promotore finanziario può essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto: i promotori finanziari sono, dunque, agenti monomandatari, possono, cioè, vendere soltanto prodotti finanziari per conto dell’istituto finanziario per il quale lavorano, ma comunque di qualsiasi emittente, pena la radiazione dall’Albo.