I mezzi di pubblicità giuridica (o legale) sono predisposti dall’ordinamento per rendere facilmente conoscibili determinati fatti e atti giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, in modo da assicurare la certezza dei rapporti giuridici. Accanto alla funzione di informare, la pubblicità giuridica può avere quella di dare conoscenza legale dei fatti per i quali è prevista. Ciò significa che, una volta effettuata la pubblicità nelle forme di legge, il fatto si considera conosciuto e nessuno può eccepire di ignorarlo, quand’anche non ne avesse avuto effettiva conoscenza. Vari possono essere i mezzi di pubblicità previsti dall’ordinamento; tra i più diffusi si possono ricordare: l’iscrizione o trascrizione in appositi registri tenuti da pubblici uffici (o da privati esercenti una funzione pubblica) e resi accessibili al pubblico; il deposito di documenti presso determinati uffici; la pubblicazione su periodici, ufficiali o meno; l’affissione al pubblico. Di solito la norma prescrive uno specifico mezzo di pubblicità; a volte, però, si limita a prevedere che sia fatta con qualsiasi mezzo idoneo. In relazione agli effetti che conseguono alla sua omissione, si distinguono tradizionalmente tre forme pubblicità giuridica: pubblicità-notizia, pubblicità dichiarativa e pubblicità costitutiva.