Il codice penale italiano agli articoli 44 e 158 c.p. non definisce le condizioni obiettive di punibilità ma si limita a fissare due caratteri: debbono consistere in un avvenimento del mondo esteriore, che non deve essere necessariamente voluto dall’agente; debbono essere estranee alla condotta illecita. Le condizioni obiettive di punibilità secondo parte della dottrina costituiscono avvenimenti futuri e incerti, estranei all’azione illecita, il cui verificarsi è necessario per la punibilità del reato, ma non per la sua esistenza. Devono considerarsi elementi costitutivi gli accadimenti che attengono all’offesa del bene protetto e accentrano in sé l’offensività del fatto e la ragione stessa dell’incriminazione. Senza di essi il fatto mancherebbe dell’offesa tipica. Per il principio della responsabilità personale, essi devono essere cagionati dalla condotta criminosa del soggetto ed essere previsti e voluti dall’agente, se il reato è doloso, o prevedibili e evitabili, se il reato è colposo. Devono considerarsi condizioni di punibilità: Gli accadimenti del tutto estranei alla sfera dell’offesa del reato, che rendono opportuna la punibilità di un fatto già di per sé offensivo. Ci si trova quindi di fronte a una responsabilità colpevole, pur se condizionata. Può trattarsi di fatti posti in essere dallo stesso soggetto, oppure da terzi. Gli accadimenti che arricchiscono la sfera dell’offesa del reato, purché, pur attenendo alla sfera dell’offesa del bene protetto, tuttavia non accentrano in sé tutta l’offensività del fatto, in quanto comportano solo un ulteriore aggravamento, una progressione dell’offesa tipica; oppure perché sono offensivi di beni estranei all’oggetto giuridico del reato. Ai sensi dell’art. 44 c.p. il fatto-condizione può in concreto essere oggetto dalla volontà del reo, ma l’esistenza di tale nesso psichico non costituisce requisito indispensabile ai fini della punibilità dello stesso. Però ciò si pone in contrasto con il principio di colpevolezza (sent. 364/1988 Corte Costituzionale). La corte costituzionale ha affermato che sussista la colpevolezza quantomeno per le condizioni obiettive di punibilità intrinseche, che aggravano l’offesa implicita nelle commissione del reato. Diversamente le condizioni dette estrinseche non aggiungono nulla alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. La loro presenza è dettata da valutazioni di opportunità politico–criminale.