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ragione sociale

Nel diritto italiano, la ragione sociale viene usata per indicare il nome di una società di persone (S.S., S.n.c. e S.a.s.). La ragione sociale si distingue dalla “denominazione” che viene utilizzata per le società di capitali (S.r.l., S.r.l.s., S.r.l.u., S.p.a., S.a.p.a.) e deve obbligatoriamente contenere il nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. Il nome delle società è oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. Tale registrazione serve a rendere il diritto di esclusiva opponibile a terzi (risolvendo così il conflitto tra più imprese aventi lo stesso nome). Nelle S.n.c. (Società in nome collettivo) la ragione sociale può contenere il nome di uno o più soci indifferentemente, con l’indicazione del rapporto sociale (art. 2292 c.c.); nel caso di una S.a.s. (Società in accomandita semplice), invece, essa deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario. L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali (art. 2314 c.c.). Le S.s. (Società semplice) possono liberamente omettere di includere i suddetti nominativi.

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