Nel diritto internazionale bellico, s’intende per rappresaglia un’azione di autotutela effettuata da uno Stato contro un altro Stato, in risposta a un precedente atto illecito commesso dal secondo contro il primo. Viene inoltre definita rappresaglia un’azione punitiva caratterizzata da inumanità e da violenza indiscriminata, posta in essere da una forza occupante ai danni della popolazione civile della regione occupata. In quest’ultima accezione, la rappresaglia è vietata dal diritto internazionale.