Il Ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall’art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario.Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale, che dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 era pari al 3% in ragione d’anno, dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 pari all’1% in ragione d’anno, dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 pari all’1,5% in ragione d’anno, dal 1º gennaio 2012 pari al 2,5% in ragione d’anno (vedi DECRETO del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 12 dicembre 2011 “Modifica del saggio di interesse legale”) e dal 1º gennaio 2014 pari all’1% in ragione d’anno.