La clausola rebus sic stantibus (locuzione latina traducibile con ‘stando così le cose’) specifica che le parti di un contratto, trattato internazionale o, più in generale, accordo hanno concluso lo stesso tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente in quel momento, sicché fatti sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili, che modificano l’equilibrio dell’accordo a svantaggio di una parte, autorizzano questa a chiederne la modificazione o la risoluzione. In relazione a questa clausola, si pone il problema se gli accordi debbano ritenersi implicitamente subordinati ad essa, quand’anche non inserita in modo esplicito. In caso affermativo, si ammetterebbe un principio che va a limitare l’operatività del principio espresso dal brocardo pacta sunt servanda. Il problema si è posto nel diritto privato, con riferimento ai contratti, e nel diritto internazionale, con riferimento ai trattati.