I redditi fondiari, disciplinati dal Capo II, Artt. 25 – 43, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sono quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano (Art. 25, c. 1, D.P.R.917/1986). I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso (Art. 26, c. 1, D.P.R. 917/1986). Nei casi di comproprietà sull’immobile il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la propria parte (Art. 26, c. 2, D.P.R. 917/1986). Se poi il possesso dell’immobile è stato trasferito, anche in parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso (Art. 26, c. 3, D.P.R. 917/1986). I redditi fondiari possono essere di tre tipi (Art. 25, c. 2, D.P.R. 917/1986): redditi dominicali dei terreni; redditi agrari; redditi di fabbricati.