fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

reformatio in peius

Con reformatio in peius si intende in diritto processuale penale la possibilità del giudice di appello di poter riformare la sentenza di primo grado irrogando una pena o una misura peggiori delle precedenti. Tale possibilità è prevista per il giudice soltanto nel caso che il giudizio di primo grado sia stato impugnato dal Pubblico Ministero, con appello diretto o incidentale. Nel caso sia stato il solo imputato a impugnare, l’art.597 comma terzo c.p.p. prevede un espresso divieto di reformatio in peius: in quel caso il giudice di appello può soltanto confermare la pena di primo grado o attenuarla.

Articoli correlati