Con reformatio in peius si intende in diritto processuale penale la possibilità del giudice di appello di poter riformare la sentenza di primo grado irrogando una pena o una misura peggiori delle precedenti. Tale possibilità è prevista per il giudice soltanto nel caso che il giudizio di primo grado sia stato impugnato dal Pubblico Ministero, con appello diretto o incidentale. Nel caso sia stato il solo imputato a impugnare, l’art.597 comma terzo c.p.p. prevede un espresso divieto di reformatio in peius: in quel caso il giudice di appello può soltanto confermare la pena di primo grado o attenuarla.