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regolamenti comunitari

Il regolamento dell’Unione europea è un atto di diritto dell’Unione europea così descritto: Si tratta di un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati membri, ma anche ai singoli. Cosiddetti “self-executing”, sono direttamente applicabili nel senso che, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, in quanto la trasposizione di un regolamento in un atto di diritto interno finirebbe per oscurare la natura di diritto dell’Unione Europea, con effetti relativi alla possibilità di proporre rinvio pregiudiziale, e all’efficacia nel tempo del regolamento stesso. La diretta applicabilità tuttavia non esclude che il Consiglio, o più spesso la Commissione, ed eccezionalmente gli Stati (questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati sia demandato di stabilire l’entità delle sanzioni o altri oneri) intervengano con dei provvedimenti integrativi o d’esecuzione del regolamento. I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili. I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta. Di regola sono dotati di efficacia diretta sia verticale sia orizzontale, ma se sono privi di sufficiente precisione o non sono incondizionati questa è esclusa. Gli atti normativi dell’UE si caratterizzano per il fatto di non essere il risultato di accordi intervenuti tra Stati (come nel caso dei Trattati), ma di essere l’esito di attività di organi dell’Unione Europea. In altre parole, la caratteristica fondamentale di queste norme è quella di provenire non da attività di natura convenzionale, ma da attività di natura istituzionale. Gli organi principali dell’Unione, sotto il profilo della produzione normativa, sono il Consiglio, la Commissione e il Parlamento ; accanto ad essi ha però assunto un ruolo di crescente importanza la corte di giustizia, poiché alcuni suoi interventi e interpretazioni le hanno di fatto conferito una funzione che non può essere limitata alla semplice attuazione e interpretazione del diritto comunitario, ma partecipa anche alla” creazione ” di questo diritto. Tra questi organi sono il Consiglio e il Parlamento Europeo i centri formali della approvazione legislativa comunitaria. L’azione del consiglio e del parlamento si esprime, sotto il profilo normativo, attraverso l’emanazione di regolamenti e direttive. La proposta del progetto di regolamento o di direttiva è solitamente preceduta da un’ampia consultazione tra gli organi comunitari ed è inoltre accompagnata da un rapporto, nel quale sono contenute valutazioni che sono alla base della proposta stessa. Il ruolo del parlamento europeo è oggi però al centro di un importante dibattito istituzionale finalizzato ad attribuirgli poteri più consistenti.Il più recente trattato, Lisbona, ha cercato di attribuire un ruolo di maggiore spicco al parlamento. Tale partecipazione è oggi realizzata attraverso quattro procedure differenti : la consultazione, la concertazione, la cooperazione e la codecisione. Il parlamento diviene titolare di un vero e proprio potere di veto sui provvedimenti che il consiglio intenda emanare in maniera difforme rispetto alle indicazioni del Parlamento. I regolamenti e gli altri atti dell’Unione Europea valgono in tutti i paesi membri.

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