La residenza, secondo il diritto italiano, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, II comma c.c.). Non bisogna confonderla con la dimora, che, invece, rappresenta il luogo in cui un soggetto si trova occasionalmente, e ha valenza giuridica esclusivamente in assenza della residenza. È possibile avere più di una dimora di fatto, anche se per qualificare un’abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità. Anche se talvolta si parla indifferentemente di residenza e domicilio, dal punto di vista giuridico la residenza, che ha a che fare con l’abitare, è diversa dal domicilio, definito come sede di affari e interessi. La residenza non ha necessariamente a che fare con l’abitazione dichiarata come prima casa. In Italia la residenza può essere riferita ad un solo Comune, ai fini dell’iscrizione alle liste elettorali e di tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti di una determinata località. Fuori dall’Italia un cittadino può avere residenza in uno o più Paesi. Se una persona cambia residenza e non lo denuncia al Comune nei modi di legge (art. 44 c.c.) il cambiamento è inopponibile ai terzi di buona fede, ovvero a coloro che non ne sono a conoscenza.