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responsabilità contrattuale

La responsabilità contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un’obbligazione. Alla responsabilità da fatto illecito si suol dar il nome di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). “È opinione ormai quasi unanimemente condivisa dagli studiosi quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta” (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art. 1321, ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesi­stente, quale che ne sia la fonte. In tale contesto la qualificazione “contrattuale” è stata definita da autorevole dottrina come una sineddoche (quella figura retorica che consiste nell’indicare una parte per il tutto) , giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire.” Cass. Sezioni Unite 26 giugno 2007 n. 14712 Il termine contrattuale è quindi improprio non facendo riferimento solo ad un contratto ma alle altre fonti di obbligazione diverse dal fatto illecito. Dà così luogo a responsabilità contrattuale, oltre l’inadempimento di obbligazioni derivanti da contratti quello di obbligazioni derivanti dalla legge e da altre fonti atipiche (ad esempio da promessa unilaterale, pagamento di indebito, arricchimento senza causa, gestione di affari altrui).

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