fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

revocazione

La revocazione ad istanza di parte è un mezzo di impugnazione del diritto italiano. È a critica vincolata, in quanto la legge ne stabilisce a priori, ex art.395 c.p.c., i motivi per cui essa può essere proposta. La revocazione presenta, come istituto, una netta distinzione tra fase rescindente, che mira a togliere di mezzo la sentenza impugnata, e fase rescissoria che mira a sostituire la decisione revocata con un’altra decisione di merito. Entrambe queste fasi sono affidate al medesimo giudice, confluendo anche nella medesima sentenza. Al pari di ogni altra impugnazione, la revocazione costituisce, secondo parte della dottrina, un rimedio contro le ingiustizie della sentenza. Dall’esame dei motivi e della identificazione dei provvedimenti impugnabili si deduce che la causa che ne determina l’ingiustizia è esterna al processo o al procedimento logico-giuridico di formazione della sentenza. Le sentenze impugnabili per revocazione sono: Quelle pronunciate in grado di appello o in unico grado Le sentenze di primo grado, a condizione che sia scaduto il termine per l’appello e limitatamente ai motivi indicati ex art.395 c.p.c. nº 1,2,3,6, sempre che le circostanze che ne determinino la revocazione siano state scoperte dopo la scadenza del termine. Ricordiamo che in base alla sentenza della Corte Costituzionale nº36/1991 è prevista la revocazione per le sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio. Nell’ambito dei motivi è inoltre importante la distinzione tra i nn.1,2,3,6 ed i nn. 4,5 del predetto articolo in quanto il primo gruppo di motivi, che vengono usualmente definiti come straordinari, si basa su circostanze che possono essere scoperte in qualunque momento ed il termine inizia a decorrere a norma del all’326 c.p.c dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o è stato recuperato il documento. Al secondo gruppo di motivi, quelli ordinari, appartengono quelle circostanze conoscibili dalla semplice lettura della sentenza e quindi il termine ha decorso dalla notificazione o dalla pubblicazione della stessa. Legittimati ad impugnare sono solo le parti nei riguardi delle quali è stata emessa la sentenza.

Articoli correlati