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Codice Civile
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ripetizione dell’indebito

Nell’ordinamento italiano è definibile pagamento di indebito “l’esecuzione di una prestazione non dovuta”; si distingue in indebito oggettivo (quando la prestazione è eseguita in forza di un titolo inesistente o inefficace: art. 2033 del C.C.) e soggettivo (si adempie un debito altrui credendo erroneamente di essere il debitore obbligato: art. 2036 C.C.). Colui che riceve il pagamento non dovuto è tenuto alla sua restituzione: il pagamento d’indebito è dunque fattispecie idonea a generare obbligazione ex articolo 1173 del Codice Civile. Come l’illecito, anche l’indebito determina la lesione di un interesse protetto: ma le due figure sono diverse perché nell’indebito è lo stesso danneggiato a dare causa alla lesione. Ovviamente, si avrà un illecito nei casi in cui la prestazione è stata estorta con dolo o violenza.

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