Nel diritto italiano, il giudizio abbreviato è un istituto processuale del ramo penale, previsto e disciplinato dall’art. 438 e segg. del . È un rito speciale caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa nell’udienza preliminare, tendenzialmente allo stato degli atti. Inoltre, nella eventuale sentenza di condanna, la pena da irrogare è ridotta in concreto di un terzo secco, salvo in caso di ergastolo senza isolamento diurno, la riduzione ad anni trenta di reclusione, e, in ipotesi di ergastolo con isolamento diurno, la riduzione ad ergastolo senza isolamento diurno. Segue a richiesta dell’imputato per il “semplice” e a richiesta dell’imputato con autorizzazione del Giudice per il “condizionato”. Gli organi competenti sono il GUP, il GIP o il giudice del dibattimento.