Nell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, la società in nome collettivo (o S.n.c.) è un tipo di società di persone disciplinato dagli artt. 2291-2312 del codice civile in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali (art. 2291 c.c.). Ha normalmente a oggetto l’esercizio delle attività commerciali di dimensioni medio-piccole, è soggetta all’iscrizione presso il registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e al rischio di fallimento. Il codice distingue due tipologie di società in nome collettivo: la società in nome collettivo regolare che si ha allorquando la società sia iscritta nel registro delle imprese. In tal caso l’atto costitutivo della società deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata la società in nome collettivo irregolare (detta anche società in nome collettivo di fatto), che si ha quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, essendo formata di fatto dai rapporti da due o più persone per l’esercizio di un’attività, senza la formalizzazione di scritture ovvero con atti non autenticati da notaio.