Con professione solenne, nella Chiesa cattolica, si intende l’emissione in perpetuo dei voti religiosi (di povertà, castità ed obbedienza) da parte di chi entra in modo definitivo in un Ordine religioso. La professione solenne si distingue dalla professione temporanea, che è la professione dei voti religiosi per un determinato periodo di tempo (generalmente uno o tre anni). Infatti il Codice di diritto canonico richiede che ogni candidato che entri in un Istituto di vita consacrata emetta dapprima i voti in forma temporanea, rinnovandoli per un certo numero di anni, da tre a nove, e in seguito li pronunci in modo definitivo.