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Codice Civile
Codice Penale

soluti retentio

Nel diritto civile tale caratteristica è propria di un’obbligazione naturale quale ad esempio il pagamento di un debito di gioco o il pagamento di un debito prescritto. Sta ad indicare l’impossibilità del debitore che ha eseguito una prestazione oggetto dell’obbligazione naturale, di ripetere quanto ha spontaneamente prestato. Nel diritto romano, lo schiavo, non ha legittimazione processuale; tuttavia il suo comportamento non è indifferente per il diritto, in quanto l’essersi assunto un’obbligazione comporta degli effetti che sono appunto la solutio retentio, la quale comporta che nel momento in cui lo schiavo adempie per il suo dominus la prestazione, il creditore che la riceve ha diritto a tenersela, non c’è azione di ripetizione. Categoria:diritto

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