Si ha acquisto a titolo derivativo quando si acquista un bene il cui diritto di proprietà è già spettante ad un precedente proprietario. Ricorre quando il bene è dal suo precedente proprietario (dante causa) trasferita ad un nuovo proprietario (avente causa). L’acquisto, in questo caso, si sostanzia in un vero e proprio fenomeno successorio che, proprio per le sue caratteristiche, fa subentrare il nuovo proprietario nella medesima situazione di diritto del precedente. L’essenza dell’acquisto a titolo derivativo sta nel fatto che l’avente causa acquista la proprietà del bene solo se e solo come il dante causa ne era proprietario. Questo perché, nessun titolare di diritto di proprietà può alienare un diritto superiore, per ampliezza o contenuto, a quello di cui è effettivamente proprietario. Vale l’antico brocardo di Ulpiano, secondo il quale «nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet» (dal latino: nessuno può trasferire ad altri più diritti di quanti detenga). La successione potrà essere: mortis causa (ossia a causa di morte), in caso di decesso del precedente proprietario ed acquisto da parte dell’erede designato inter vivos (ossia con atto fra vivi) in caso, ad esempio, di contratto di compravendita, di donazione, di permuta etc.