L’ufficiale dello stato civile, nell’ordinamento italiano, è l’organo competente a ricevere gli atti dello stato civile, tenere i registri dello stato civile (di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte), nei quali sono inseriti tali atti, e rilasciare estratti e certificati in base alle risultanze degli stessi. Davanti all’ufficiale dello stato civile è, inoltre, celebrato il matrimonio civile. La vigente disciplina è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.